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Conservazione digitale obbligatoria per gli intermediari

Pubblicata la risposta dell’Agenzia delle Entrate sulla conservazione digitale obbligatoria per gli intermediari.

Conservazione digitale obbligatoria per gli intermediari. L’AdE, con la risposta n.217 del 26/4/22, ha chiarito ogni dubbio al riguardo.

Sono diversi i documenti interessati da tale decisione. Si tratta del modello F24, delle LIPE (le liquidazioni periodiche IVA), del modello RLI e dell’esterometro. Più in generale sono incluse nel Provvedimento tutte le dichiarazioni fiscali trasmesse dagli intermediari.

Il ruolo del CAD nella conservazione digitale obbligatoria per gli intermediari

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ha menzionato ed evidenziato il ruolo del CAD. In particolare, si ribadisce come tutti i documenti prodotti e trasmessi dagli intermediari siano tenuti ad osservare le norme previste dal Codice.

Per questo motivo, gli intermediari devono rispettare le regole di conservazione previste dal CAD per i documenti informatici fiscalmente rilevanti. Nello specifico, essi sono tenuti pertanto a conservarne la copia di invio.

Oltre al CAD, l’AdE ha citato come fonte di riferimento anche il DMEF 17 giugno 2014. Così facendo, tutti i dichiarativi, anche se trasmessi da un intermediario, devono soddisfare i requisiti introdotti dal Decreto Ministeriale e che si applicano a tutti i documenti fiscalmente rilevanti.

La risposta n.217

Ecco la parte di testo della risposta n.217 che interessa da vicino gli intermediari:

“[…] In particolare, nei più recenti interventi – si vedano, ad esempio, le risposte nn. 518 e 619, citate anche dall’istante, pubblicate rispettivamente il 12 dicembre 2019 ed il 23 dicembre 2020 nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agliPagina 4 di 7 interpelli, alle quali si fa rinvio per tutti i dettagli del caso ivi compresa l’indicazione dei documenti di prassi in materia – è stato precisato, tra l’altro, che:

 «[…] la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall’intermediario; d) gli obblighi di conservazione sono differenziati in ragione dei soggetti coinvolti, dovendo contribuenti e sostituti d’imposta conservare l’originale sottoscritto (unitamente ai documenti rilasciati dall’incaricato di predisporre/trasmettere la dichiarazione) e gli incaricati conservare la copia della dichiarazione trasmessa.

Sono valide, a questo fine, sia modalità analogiche sia elettroniche, fermo restando che, trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale implica il rispetto del decreto ministeriale 17 giugno 2014 e delle disposizioni cui lo stesso rinvia, in primis il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale o “C.A.D.”). Alla luce di quanto sopra, si ritiene condivisibile qualunque procedura che si conformi ai principi espressi.»

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