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Corrispettivi elettronici, tutto quello che c’è da sapere

corrispettivi elettronici
Tutte le disposizioni e gli obblighi che riguardano i corrispettivi elettronici

La Legge di Bilancio 2021, di cui abbiamo già parlato in altri nostri articoli, ha interessato da vicino anche i corrispettivi elettronici. Sono stati previsti, infatti, ulteriori disposizioni ed obblighi.

Introdotto in sostituzione del tradizionale cartaceo, il corrispettivo elettronico ha rappresentato, sin dal suo ingresso in scena nel 2019, un ulteriore passo verso tanto la lotta all’evasione fiscale quanto verso la dematerializzazione. Tramite questa nuova modalità, infatti, il fisco riceve sotto forma telematica i corrispettivi giornalieri, ossia i dati necessari ai fini fiscali.

Dal 1° gennaio 2021 è scattato l’obbligo per tutte le attività commerciali di dotarsi di registratori di cassa telematici, lo strumento tramite cui gli esercenti inviano i corrispettivi giornalieri.

Inoltre, col provvedimento del 23/12/2020, l’Agenzia delle Entrate ha spostato ad aprile l’obbligo di adeguamento dei registratori di cassa al nuovo tracciato telematico, versione 7.0. Tuttavia, con il provvedimento del 30/3/21, l’AdE ha rinviato al 1° ottobre 2021 tale scadenza, accogliendo le richieste in tal senso da parte delle associazioni di categoria.

Prorogati infine al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia.

Corrispettivi elettronici, le sanzioni

Le ultime disposizioni della Legge di Bilancio 2021 hanno rimodulato anche le sanzioni relative all’eventuale incorretta trasmissione telematica dei corrispettivi elettronici.

In particolare, in caso di mancata, non tempestiva e/o incompleta memorizzazione e trasmissione dei dati, la sanzione sarà pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso. Si tratta di una modifica rispetto alle condizioni originariamente previste, in cui la cifra era pari al 100%. Tale azione disciplinare verrà inoltre applicata per ogni operazione il cui importo minimo è di 500€.

Se la trasmissione mancante o non veritiera dei corrispettivi giornalieri non incide sulla corretta liquidazione del tributo la sanzione relativa è pari ad una quota fissa di 100€ per ciascuna operazione.

Infine, se nel corso di un quinquennio un soggetto dovesse commettere almeno quattro violazioni distinte, scatteranno i provvedimenti per la recidiva. In questo caso i trasgressori rischiano la sospensione della licenza o dell’autorizzazione ad esercitare l’attività.

Ulteriori disposizioni

Dall’introduzione dell’obbligatorietà della trasmissione dei corrispettivi elettronici i consumatori finali non potranno essere più sanzionati all’uscita dalle attività commerciali se sprovvisti del tradizionale documento cartaceo. I cambiamenti, come è facile intuire, riguardano molto da vicino anche gli esercenti.

La memorizzazione del corrispettivo e l’eventuale consegna del documento al cliente che lo richieda non possono avvenire oltre l’ultimazione dell’operazione. In altre parole, se anteriori al pagamento, tali azioni devono essere realizzate alla consegna del bene o all’ultimazione dell’eventuale prestazione.

Quando non avviene il contestuale pagamento l’esercente è tenuto ad emettere un documento in cui attestare la presenza di un corrispettivo non riscosso. Quando poi riceverà effettivamente il corrispettivo non dovrà generare un nuovo documento commerciale, in quanto avrà già avuto luogo il momento impositivo ai fini IVA.

Infine, in caso di prestazione di servizi senza pagamento, l’esercente dovrà comunque memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale. In esso dovrà essere indicato il corrispettivo non riscosso. Successivamente, una volta avvenuto il pagamento, un nuovo documento richiamerà gli elementi identificativi di quello precedente.

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