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Imposta di bollo sulle Fatture Elettroniche: le novità

Pubblicati gli ultimi aggiornamenti sull’imposta di bollo sulle e-fatture

L’imposta di bollo sulle Fatture Elettroniche si è arricchita di ulteriori aggiornamenti. L’Agenzia delle Entrate ha infatti emanato un Provvedimento con diverse novità al riguardo.

L’aspetto più importante concerne le nuove specifiche tecniche. In particolare, come riporta il testo, il focus è sulla “Modifica dei criteri di selezione delle fatture elettroniche per l’inclusione delle fatture elettroniche con TipoDocumento TD16 “integrazione fattura reverse charge interno” nell’elenco A del Cessionario/Committente”.

In altre parole, i documenti elettronici con tag uguale a “TD16” emessi per l’integrazione di una fattura in reverse charge interno e che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (tag valorizzato con “SI”) sono messi a disposizione nell’Elenco A del solo cessionario/committente.

Ricordiamo che l’Elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, comprese le fatture elettroniche PA trasmesse tramite SDI e non scartate. Tale elenco, che non può essere modificato, contiene inoltre i documenti elettronici, emessi utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri.

Altre disposizioni sull’imposta di bollo sulle Fatture Elettroniche

L’AdE, nell’apposita guida, ha reso note ulteriori disposizioni e chiarimenti. Ad esempio, se nei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della FE ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, si valorizza con un “SI” il campo “Bollo virtuale”, questi verranno considerati per il calcolo dell’imposta di bollo da pagare.

Oltre all’Elenco A, di cui abbiamo parlato prima, c’è pure l’Elenco B, che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista. Entrambi gli elenchi sono messi a disposizione dell’AdE nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre.

Il soggetto IVA (o un suo intermediario delegato) può anche modificare l’elenco B segnalando le FE che non hanno i requisiti per l’applicazione dell’imposta di bollo. Allo stesso modo, può aggiungere gli estremi di quelle che dovrebbero essere assoggettate ma non sono presenti né in A né in B.

Tali modifiche possono avvenire in due modalità. Una “puntuale”, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”. Oppure una massiva, effettuando il download di uno o più file xml con gli estremi delle fatture e successivamente caricarli con i dati delle eventuali integrazioni.

Modalità di pagamento

L’AdE calcola l’imposta di bollo dovuta per il trimestre sulla base delle informazioni presenti negli elenchi A e B e ne evidenzia l’importo nella sezione riservata.

Come già descritto in un nostro precedente articolo, il pagamento dell’imposta può avvenire direttamente dal portale tramite addebito sul conto corrente. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi

In alternativa, si può ricorrere al pagamento tramite modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

In tutti quei casi di mancato o tardivo pagamento, l’Agenzia invia una comunicazione all’indirizzo PEC del destinatario indicando, oltre l’importo, anche le sanzioni ed eventuali interessi maturati. Passati 30 giorni, il soggetto IVA (o l’intermediario) può fornire tutte le delucidazioni in merito.

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