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Rifiuto della Fattura Elettronica: i casi per la PA

Scopriamo tutte le novità che riguardano il rifiuto della Fattura Elettronica da parte della Pubblica Amministrazione.

E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 24 agosto 2020 n. 132 che definisce i possibili casi di rifiuto della Fattura Elettronica da parte della Pubblica Amministrazione.

 Il decreto, che entrerà in vigore il 6 novembre 2020, stabilisce 5 casi ben specifici in cui alla PA è consentito rifiutare in maniera lecita una FE. Le disposizioni rientrano all’interno del contesto più ampio di semplificazione e armonizzazione delle regole dei processi B2G con quelli della fatturazione tra privati.

Negli ultimi anni, dall’introduzione della FE in poi, sono stati parecchi i rifiuti senza addurre alcuna motivazione da parte della Pubblica Amministrazione. O, casi ancor più gravi, le segnalazioni di cause non valide da un punto di vista contabile, come ad esempio le ferie da parte del personale della PA. Le misure introdotte dovranno porre un argine a tali ormai annose problematiche.

Le 5 ipotesi di rifiuto della Fattura Elettronica

A partire dal 6 novembre, quindi, alle PA sarà consentito il rifiuto della Fattura Elettronica solo nei seguenti casi:

  • Quando la FE fa riferimento ad un’operazione che non è intestata alla Pubblica Amministrazione che la riceve;
  • Se vi è l’omessa o errata indicazione o del CIG (codice identificativo di gara) o del CUP (codice unico di progetto). Essi sono da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;
  • In caso, per l’acquisto di dispositivi medici, di omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
  • Quando, per l’acquisto di prodotti farmaceutici, vi è omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura;
  • Se vi è omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Comunicazione del rifiuto della Fattura Elettronica

Se la Pubblica Amministrazione dovesse essere legittimata da almeno uno dei 5 casi appena evidenziati deve obbligatoriamente comunicare il rifiuto della FE secondo le modalità previste dall’Allegato B al DM 55/2013.

Proprio per scongiurare i rigetti senza motivazioni, le PA dovranno, dal 6 novembre, tassativamente indicare la causa di tale rifiuto, identificata all’interno delle 5 ipotesi concesse dal Decreto. In tal caso, dovranno inviare una notifica Esito Negativo al Sistema di Interscambio che, a sua volta, provvederà all’inoltro al soggetto trasmettente.

In attesa dell’effettiva deadline prevista dal D.L., l’auspicio, da un lato, è che venga limitato il fenomeno dei rifiuti delle FE non motivati. D’altro canto, ci si augura l’estensione di tale pratica non solo alla PA ma anche all’intero circuito del privato.

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