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Dichiarazioni d’intento false, il blocco per le Fatture Elettroniche

In arrivo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate contro il fenomeno delle dichiarazioni d’intento false.

Sono in arrivo importanti novità in tema Fatturazione Elettronica. La recentemente approvata Legge di Bilancio 2021 prevede infatti, tra i vari provvedimenti, il blocco per le dichiarazioni d’intento false.

Secondo quanto indicato nei commi 1079 e seguenti della legge 178/2020,  il Sistema d’Interscambio potrà ora inibire l’emissione di fatture in cui siano riportati, a seguito dei controlli dell’AdE, numeri di protocollo di dichiarazioni d’intento non registrate. In altri termini, i soggetti non più in possesso della qualifica di esportatore abituale non potranno più emettere fatture con il titolo di non imponibilità IVA.

Si tratta dell’ennesimo provvedimento inquadrabile all’interno della lotta all’evasione fiscale dopo, per citarne alcuni, il cashback o la lotteria degli scontrini. Il nuovo sistema, infatti, si pone l’obiettivo di porre un argine alle frodi scaturite da plafond fittizi. In questo modo lo SDI potrà bloccare automaticamente tutte quelle lettere d’intento segnalate dai controlli dell’AdE.

Tali misure si collocano inoltre nella scia di quanto previsto dalle modifiche apportate all’art.1 del Dl 746/1983 dall’art.12-septies del Dl 34/2019. In esso viene indicato che gli estremi del protocollo di ricezione delle dichiarazioni d’intento devono essere necessariamente “indicati nelle fatture emesse in base ad essa”.

Ad ulteriore integrazione e modifica del Dl 746/1983, la Legge di Bilancio 2021 ha eliminato i seguenti adempimenti normativi previsti:

1) l’obbligo per l’esportatore abituale di consegnare al fornitore la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’agenzia delle Entrate;

2) l’obbligo per l’esportatore abituale e per il fornitore di numerare, annotare e conservare le dichiarazioni di intento emesse e ricevute;

3) l’obbligo per il fornitore di riportare nella dichiarazione Iva i dati delle dichiarazioni di intento ricevute.

Dichiarazioni d’intento false, un problema annoso

Le misure della Legge di Bilancio 2021 atte a contrastare il fenomeno delle dichiarazioni d’intento false si inseriscono all’interno di un problema diventato ormai annoso.

Già da tempo, infatti, si avvertiva l’esigenza di uno strumento che potesse bloccare automaticamente ogni tentativo di condotta fraudolenta da parte dei cosiddetti esportatori abituali.

Con tale termine si identificano tutti quei soggetti a cui è consentito acquistare o importare entro un determinato plafond (ossia tetto) beni e servizi senza dover pagare l’IVA. In particolare, l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione registrate nell’anno solare precedente (plafond annuale) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile) deve essere superiore al 10% del volume d’affari complessivo.

Inoltre, l’acquisto o l’importazione senza applicazione dell’imposta non avviene in maniera automatica. Esso è subordinato alla preventiva trasmissione per via telematica all’Agenzia delle Entrate della cosiddetta lettera d’intento. Si tratta di una dichiarazione recante, appunto, l’intenzione di avvalersi di tale facoltà.

Tuttavia, negli ultimi anni le ricerche in ambito finanziario hanno evidenziato diversi profili fiscali non in linea con la qualifica di esportatore abituale e che si avvalevano di plafond IVA fittizi.

Il sistema precedentemente in vigore era basato sull’invio di avvertimenti, non impedendo, di fatto, l’emissione di lettere con dichiarazioni d’intento false.

L’attuazione del provvedimento

Da un punto di vista prettamente operativo, l’Agenzia delle Entrate effettuerà delle specifiche analisi di rischio. In tal modo sarà possibile riscontrare la sussistenza delle condizioni previste per beneficiare della qualifica di esportatore abituale.

In caso contrario, tali attività di controllo consentiranno all’AdE sia inibire il rilascio che invalidare tutte le dichiarazioni d’intento false, fermo restando che l’esportatore abituale potrebbe non concordare con le verifiche effettuate ed opporsi all’eventuale provvedimento.

Nonostante sia stata prevista l’assunzione di 50 nuove risorse, resta ancora da capire come si svolgeranno concretamente le verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate. Dato il numero elevato di soggetti aventi la qualifica di esportatore abituale non si tratta di un’operazione semplice né tantomeno immediata. È presumibile che l’AdE possa far ricorso alle dichiarazioni IVA dell’anno precedente, agli elenchi INTRASTAT così come alle dichiarazioni d’intento precedentemente presentate.

Inoltre, qualora venga riscontrato un numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio non permetterà al cedente/prestatore di emettere la FE con titolo di non imponibilità ai fini Iva.

In questo modo, tali soggetti eviteranno di trovarsi anche inconsapevolmente coinvolti nei tentativi di frode commessi dal cliente cessionario/committente. Peraltro, a partire dall’1/1/21 è diventata obbligatoria un’altra misura in tal senso, ossia l’emissione delle FE aventi il codice natura specifico N3.5 per tutte le operazioni nei confronti degli esportatori abituali.

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