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Divieto di fatturazione elettronica per le spese sanitarie: proroga nel 2021

Anche nel 2021 rimarrà intatto il divieto di fatturazione elettronica per le spese sanitarie

Divieto di fatturazione elettronica per le spese sanitarie: è quanto emerge dalla recentemente approvata Legge di Bilancio 2021. L’art.1, comma 1105, che a sua volta riprende il Dl del 23/10/2018, nell’ottica delle semplificazioni in tema di FE per gli operatori sanitari ha confermato tale provvedimento.

Non si tratta certo di una novità. Tanto nel 2019 che nel 2020, infatti, è già stato in vigore tale divieto di fatturazione elettronica per le spese sanitarie. Ad essere interessati da tale proroga sono tutti quei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Rientrano in tale categoria i medici e più in generale tutti gli operatori tenuti all’invio dei dati al sistema TS-tessera sanitaria. Sotto tale definizione ricadono, per citarne alcuni, le aziende ospedaliere, le aziende sanitarie locali e le farmacie, tanto pubbliche quanto private.

Divieto di fatturazione elettronica per le spese sanitarie: la problematica della privacy

Le proroghe del divieto di fatturazione elettronica per le spese sanitarie stanno iniziando a diventare considerevoli. La tematica che sta realmente dietro tali rinvii ha un identikit ben preciso: la privacy.

Non si è ancora giunti ad un compromesso, infatti, tra la tutela della privacy e l’inserimento nel documento fiscale dei dati sanitari che passano attraverso il Sistema di Interscambio. Si procederà, quindi, ancora una volta ad esentare le categorie già menzionate dall’emissione delle fatture elettroniche.

I dati relativi alla salute sono ricompresi infatti tra le categorie particolari di dati personali. Dal momento che, per la loro natura, risultano particolarmente sensibili richiedono di conseguenza un più elevato livello di tutela da parte del Garante.

I dati trasmessi al Sistema TS possono inoltre essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni ed esclusivamente per garantire l’applicazione delle norme in materia tributaria e doganale. Ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.

Il divieto di emettere e-fatture riguarda inoltre anche gli operatori non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Tra di essi ricordiamo, ad esempio, podologi, fisioterapisti o logopedisti. Ciò non toglie, tuttavia, che in generale tutte le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali andranno comunque documentate con fatture cartacee. In alternativa si può utilizzare il formato elettronico, ma senza passare dallo SdI.

Ulteriori disposizioni per gli operatori sanitari

I provvedimenti previsti dalla Legge di Bilancio 2021 non si fermano al divieto di fatturazione elettronica per le spese sanitarie. Gli operatori del settore, infatti, sono interessati da ulteriori disposizioni.

Innanzitutto, dal primo gennaio 2021 tutti i soggetti obbligati (quindi i già citati medici, Asl, aziende ospedaliere ecc.) devono trasmettere tutti i dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS, entro i termini stabiliti (12 giorni dall’operazione). Tale invio è da realizzarsi entro la fine di gennaio 2021 (spese sostenute nel 2020) o entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per tutte quelle a decorrere dal primo gennaio 2021.

Anche il tracciato TS ha subito variazioni, con nuove informazioni da fornire obbligatoriamente: la tipologia di documento fiscale rilasciato, l’aliquota e la natura IVA (in caso di operazioni esenti). Trova spazio, inoltre, l’indicazione dell’eventuale opposizione da parte del cittadino della messa a disposizione, per la dichiarazione dei redditi precompilata, dei propri dati all’AdE.

Infine, anche le modalità di pagamento sono state ridefinite e riviste. La detrazione fiscale per le spese sanitarie verrà infatti ora riconosciuta solo in caso di versamento tramite conto corrente bancario, postale o più in generale forme di pagamento elettronico. In tal senso restano comunque ancora escluse dall’obbligo di tracciabilità le spese di acquisto di medicinali, dispositivi medici o prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

Tutte le disposizioni sin qui elencate rientrano nell’ottica dell’ottimizzazione della trasmissione e dell’acquisizione dei dati informativi che sono necessari per le dichiarazioni precompilate. Più in generale si inseriscono nella scia delle semplificazioni in ambito fiscale su cui stanno vertendo le manovre governative negli ultimi tempi.

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