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Abolizione esterometro: domande&risposte del webinar

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Le risposte alle domande più interessanti che ci sono pervenute durante il nostro webinar sull’abolizione dell’esterometro.

Nel nostro articolo di oggi ci soffermeremo sulle più interessanti domande che ci sono pervenute durante il webinar abolizione esterometro. L’argomento è di particolare interesse dato che, come accennato in nostri precedenti focus, tale strumento andrà in pensione a partire dall’1/1/22.

Al suo posto si dovranno utilizzare i nuovi Tipi Documento, segnatamente i TD 17-18-19, introdotti dall’AdE nella versione 1.6 delle Regole Tecniche. Con l’avvicinarsi della scadenza ormai imminente, abbiamo pensato di raccogliere i più importanti quesiti emersi durante la sessione Indicom con le risposte fornite dai nostri esperti.

Nel caso di acquisto di merci extra UE la fattura estera non va registrata in reverse charge. Le fatture non vanno dichiarate?

DPR 633/1972 – art. 17

Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.

N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi

In tutti i casi in cui un soggetto IVA (ad esempio “Forfettario” o le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’articolo 74 del d.P.R. n. 633/72) non è obbligato ad emettere fattura. Il codice N2.2 deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con codice TD17 o TD19, per trasmettere tramite SDI, in sostituzione dell’esterometro, i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all’estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 1278.

In caso di acquisto di servizio extra-UE la cui data operazione è 30/09/2021, ma entriamo in possesso del documento al 16/10/21 come viene gestito? La data fattura integrazione dovrà essere 30/09 ma inviata entro il 15/10 (ma entro in possesso del documento successivamente al 15/10)

Art. 17 DPR 633/1972

La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25.

Per la trasmissione si applica quanto previsto dal Decreto Crescita L. 58/2019 art. 12ter:

1. All’articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6».

Di conseguenza, la fattura datata 30.09.2021 e ricevuta il 16.10.2021 dovrà essere registrata e trasmessa entro il 28.10.2021, con data fattura 30.09.2021.

Nel caso di acquisto di merci extra UE la fattura estera non va registrata in reverse charge. Le fatture non vanno dichiarate?

DPR 633/1972 – art. 17

Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.

N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi

In tutti i casi in cui un soggetto IVA (ad esempio “Forfettario” o le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’articolo 74 del d.P.R. n. 633/72) non è obbligato ad emettere fattura. Il codice N2.2 deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con codice TD17 o TD19, per trasmettere tramite SDI, in sostituzione dell’esterometro, i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all’estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 1278.

Come viene gestita la situazione se l’utente riceve la fattura estera via PDF ma la registra dopo diversi mesi (ad esempio) perché la merce non è ancora arrivata o il fornitore non ha ancora eseguito il servizio?

Devono essere applicate attuali norme previste dal DPR 633/1972

Per le fatture verso UE la nuova procedura permette il riporto della nomenclatura combinata e di altri dati in specifichi campi?

Le regole di compilazione del documento integrativo non sono cambiate. I campi a disposizione sono quelli previsti dal tracciato della fattura Elettronica.

Le operazioni disciplinate dall’art. 9, DPR 633/72, servizi di trasporto, sono soggette alla comunicazione tramite XML da inviare allo SDI indicandole con il TD17 (prestazione di servizio estera)? A mio avviso non essendo operazioni fuori campo iva e non relative al meccanismo dell’inversione contabile. Attendo conferma.

Per le fatture emesse verso soggetti esteri la trasmissione dei dati dovrà avvenire utilizzando il tracciato della Fattura Elettronica con compilazione del codice destinatario = XXXXXXX

Buongiorno, noi abbiamo un fornitore UE che ha rappresentante fiscale italiano in reverse charge. Come dovremmo comportarci?

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO

TD17 – pag. 11 – TD19 pag. 14

4 Si ricorda che qualora il C/P emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter del d.P.R. n. 633/72 il documento emesso non avrà rilevanza ai fini IVA (risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010). Pertanto, qualora il C/P sia extra-UE, il C/C deve trasmettere un TD17 avente valore di autofattura indicando l’identificativo estero del C/P; qualora invece il C/P sia residente in un paese UE, il C/C deve trasmettere un TD17 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l’identificativo estero del C/P.

Dal 01/01/2022 si riceveranno anche dall’estero le fatture tramite SDI?

No, le fatture passive estero continueranno ad essere ricevute con le attuali modalità analogiche, a meno che il fornitore estero non faccia richiesta per poter trasmettere le fatture tramite SdI.

Nel caso di acquisto di beni dall’estero con bolla doganale, sarà necessario inviare il documento allo SDI? Se sì in quale tipo documento rientra?

No, non sarà necessario. Specifiche tecniche 1.7 pag. 104 e 105:

La comunicazione dei dati delle operazioni attive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale.

La comunicazione dei dati delle operazioni passive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata per SDI.

Buonasera, le autofatture (es servizi extra-UE) dovranno quindi essere ancora fatte oppure no? Lei, infatti, ha parlato di integrazione in tutti i casi.

Si, il loro invio avverrà tramite SdI con Tipo Documento TD17

Se non creo un sezionale ad hoc, posso comunque comunicare la numerazione non progressiva?

Si, la creazione di un sezionale ad hoc è consigliata ma non obbligatoria

Diventerà obbligatorio l’invio allo SdI delle integrazioni TD16 o sarà solo per chi vuole la dichiarazione iva precompilata dall’agenzia?

L’integrazione per RC interno (TD16) potranno essere gestite con le attuali modalità; sarà facoltà degli operatori scegliere o meno l’invio tramite SdI.

Buonasera, il reverse charge di una nota credito di un fornitore estero, che tipo di documento deve essere? TD04?

No. Pag. 8 della Guida dell’Agenzia delle Entrate:

Per le note di credito emesse dal C/P finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il C/C, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04.

Non è ben chiaro che TD uso per Beni/Servizi UE/Extra UE e il 22% lo devo sempre applicare o no? Le fatture estero non hanno mai iva.

Vi sono casi in cui l’utente deve esprimere l’IVA ed altri in cui inserire il codice natura di riferimento. Le regole contabili non sono variate

Buonasera, l’esterometro rimane sempre in vigore per le fatture di vendita a Clienti Cee?

No, I dati delle fatture emesse verso soggetti esteri dovranno essere trasmessi a SdI utilizzando il tracciato della fattura elettronica compilato con CodiceDestinatario = XXXXXXX

È possibile continuare a inviare le fatture in formato pdf al cliente estero, assieme all’invio della fattura elettronica?

È necessario, in quanto l’XML formato Sogei inviato al SdI non viene recapitato al fornitore estero

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